COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vimodronese – Camp. Under 21 Reg. /Gir. B Gara del 10.02.2002 tra Vimodronese-Lions Villaggio Sereno (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vimodronese - Camp. Under 21 Reg. /Gir. B Gara del 10.02.2002 tra Vimodronese-Lions Villaggio Sereno (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002) La Società VIMODRONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GIOIADANIELE per 4 GARE e ha comminato un’ammenda di 113,61 EURO alla stessa Società. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto dell’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore DANIELEGIOIA, al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara tenendo un comportamento minaccioso e gravemente offensivo. Pertanto la sanzione comminata dal G.S. al calciatore DANIELEGIOIA appare congrua e pertanto va confermata integralmente. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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