COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Paratico – Camp. Terza Cat. /Gir. C – Comitato Brescia Gara del 10.02.2002 tra Paratico-Bornato (C.U. n. 24 del Comitato Prov. di BRESCIA datato 14.02.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Paratico - Camp. Terza Cat. /Gir. C - Comitato Brescia
Gara del 10.02.2002 tra Paratico-Bornato
(C.U. n. 24 del Comitato Prov. di BRESCIA datato 14.02.2002)
La POL. PARATICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BOLIASCRISTIAN sino all’08.04.2002.
Lamentando che l’arbitro avrebbe tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dei dirigenti della Società irridendo anche allenatore ed accompagnatori. Aggiunge inoltre la reclamante, in relazione al comportamento sanzionato dal G.S., che il calciatore non intendeva aggredire l’arbitro ma solo domandare spiegazioni in merito all’accaduto.
La commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo non merita accoglimento. La reclamante non contesta né il fatto che il calciatore BOLIS abbia gravemente ingiuriato l’arbitro né il fatto che lo stesso sia stato trattenuto dai calciatori in campo mentre si avvicinava all’arbitro. Quest’ultimo, oltre ad ever identificato il calciatore in modo chiaro ed inequivocabile, è stato molto preciso anche nello specificare di aver percepito la minaccia di aggressione come effettiva e concreta ed evitata esclusivamente solo per l’intervento di altri calciatori. A fronte di ciò, quanto dichiarato dalla reclamante in merito alle effettive intenzioni del calciatore, appare mera petizione di principio priva di valore probatorio.
La sanzione comminata dal G.S. pertanto, essendo congrua se non fin troppo generosa in relazione al comportamento tenuto dal calciatore merita integrale conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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