COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Olimpia Airuno – Camp. Terza Cat. /Gir. A Gara del 03.02.2002 tra Olimpia Airuno-Rogeno (C.U. n. 26 del Comitato prov. di LECCO datato 21 febbraio 2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società C.S. Olimpia Airuno - Camp. Terza Cat. /Gir. A
Gara del 03.02.2002 tra Olimpia Airuno-Rogeno
(C.U. n. 26 del Comitato prov. di LECCO datato 21 febbraio 2002)
La Commissione Disciplinare, rileva che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, previsti dall’art. 24 commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 34, del Codice di Giustizia Sportiva entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono.
Il non aver preannunciato il reclamo come ha fatto la reclamante, determina motivo di inammissibilità del reclamo stesso, non sanabile nei successivi gradi del giudizio.
Tanto premesso e ritenuto
CONFERMA
la inammissibilità del reclamo proposto, respingendo il gravame proposto.
Si dispone di incamerare la relativa tassa.
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