COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Trevigliese – Camp. Ecc. /Gir. B Gara del 24.02.2002 tra Trevigliese-Besana (C.U.n. 31 del C.R.L. datato 28.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Trevigliese - Camp. Ecc. /Gir. B Gara del 24.02.2002 tra Trevigliese-Besana (C.U.n. 31 del C.R.L. datato 28.02.2002) La Società TREVIGLIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FABIOZULIAN per TREGARE e che ha disposto l’ammenda di 180,00 EURO a carico della medesima Società, lamentando che, i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto contenuto nel referto arbitrale e che eventuali presenze sul terreno di giuoco di persone non indicate in distinta sono dettate da criteri di ordine pubblico e sicurezza. In merito alla squalifica irrogata al calciatore FABIOZULIAN, negano ogni responsabilità dello stesso per non aver commesso i fatti che gli sono stati ascritti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova si evince inequivocabilmente che al termine della gara negli spogliatoi erano presenti persone non identificate in quanto non indicate nella distinta che creavano confusione insultando i calciatori della squadra avversaria ed ingiuriando la terna arbitrale. L’ammenda disposta dal Giudice di prime cure, pertanto, è del tutto congrua e meritevole di conferma. Per ciò che concerne la squalifica del calciatore FABIOZULIAN si rileva che lo stesso dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, alla fine della gara, si rivolgeva alla terna arbitrale con espressioni ingiuriose. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione la squalifica appare del tutto idonea e merita la piena conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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