COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Bovisia 84 – Camp. 2° Cat. /Gir. K Gara del 17.02.2002 tra Senago – Bovisa 84 (C.U.n. 27 del Comitato Prov. di MILANO datato 21.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Bovisia 84 - Camp. 2° Cat. /Gir. K Gara del 17.02.2002 tra Senago - Bovisa 84 (C.U.n. 27 del Comitato Prov. di MILANO datato 21.02.2002) La Società BOVISA 84 ha proposto reclamo avverso la decisione del C.S. che ha squalificato il calciatore VIRZIANDREA sino al 17.05.2002, negando che il calciatore abbia preso per le braccia l’arbitro e abbia colpito con uno schiaffo la mano del direttore di gara facendo volare il taccuino con ammessi i cartellini. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: la Società BOVISA 84 si limita a negare quanto viceversa risulta in modo chiaro dal referto arbitrale, che, come è noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto menzionato occorre esaminare la congruità della sanzione inflitta. Per quanto si legge nel referto (la presa per le braccia, lo schiaffo al taccuino e l’ingiurie all’arbitro, non vi è dubbio che la squalifica appare equa e pertanto merita totale conferma). Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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