COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Lomazzo – Camp. Jun. Prov. /Gir. A Gara del 09.02.2002 tra Lomazzo – Virtus Herba (C.U.n. 24 del Comitato Prov. di COMO datato 14.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Lomazzo - Camp. Jun. Prov. /Gir. A Gara del 09.02.2002 tra Lomazzo - Virtus Herba (C.U.n. 24 del Comitato Prov. di COMO datato 14.02.2002) La Società LOMAZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MUSOMECIFRANCESCO sino al 28/10/02, lamentando che l’arbitro ha male interpretato il comportamento del calciatore, il quale appoggiava una mano sulla spalla dell’arbitro per indurlo ad ascoltare le proprie ragioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: le argomentazioni addotte dalla Società LOMAZZO non convincono, anche perché il direttore di gara sentito telefonicamente ha confermato il comportamento del calciatore così come si legge nel rapporto. Ciononostante appare eccessiva la sanzione inflitta e pertanto può essere ridotta a tutto il 31 MAGGIO 2002. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica del calciatore MUSOMECIFRANCESCO a TUTTI il 31 MAGGIO 2002 e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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