COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società AC Gessate – Camp. 1a Cat./ Girone H Gara del 03.03.2002 tra AC Gessate – Oratorio Don Bosco (C.U.n. 32 del C.R.L. datato 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società AC Gessate - Camp. 1a Cat./ Girone H Gara del 03.03.2002 tra AC Gessate - Oratorio Don Bosco (C.U.n. 32 del C.R.L. datato 07.03.2002) La Società AC GESSATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha squalificato il calciatore, SILVANO PEREGO, per 5 GARE, lamentando che nessun atto violento, a gioco fermo, è stato commesso dal PEREGO nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. A dire della società reclamante, vi sarebbe stato solamente “un normale contatto di gioco fra i due calciatori in cui la scarpa del Perego si scontrava col viso dell’avversario” e il calciatore della squadra avversaria si sarebbe procurato una ferita lacero contusa nel cadere per terra. Pertanto, la ACGESSATE chiede una riduzione della squalifica comminata al calciatore dal Giudice Sportivo. La Comissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., osserva. Il reclamo preposto non può trovare accoglimento. Infatti, le circostanze svolte dalla AC GESSATE nel reclamo non trovano alcuna conferma nel rapporto arbitrale che costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Anzi, l’arbitro nel proprio rapporto afferma che al 31’ del secondo tempo il PEREGO “a gioco fermo e con il pallone lontano almeno 15 metri, in concomitanza con un calcio di punizione in favore del Gessate, colpiva con una gomitata volontaria al volto il signor Marelli Davide, procurandogli una ferita profonda alla parte sinistra delle labbra, sia superiore che inferiore, a causa della copiosa emoraggia di sangue il signor Marelli veniva immediatamente sostituito e accompaganto in ospedale”. Considerata la gravità dell’atto violento descritto chiaramente nel rapporto arbitrale, appare congrua la squalifica comminata al PEREGO dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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