COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Barona – Camp. 2a Cat./ Girone O Gara del 17.02.2002 tra Buccinasco – Barona (C.U.n. 27 del Comitato Prov. di MILANO datato 21.02.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Barona - Camp. 2a Cat./ Girone O
Gara del 17.02.2002 tra Buccinasco - Barona
(C.U.n. 27 del Comitato Prov. di MILANO datato 21.02.2002)
La Società BARONA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 e inflitta la squalifica al calciatore MAGLIANONICOLA sino al 17 FEBBRAIO 2005 per aver colpito l’arbitro con un forte pugno, chiedendo la ripetizione della gara e di annullare la squalifica al proprio calciatore.
La Comissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
preliminarmente il reclamo per quanto riguarda la ripetizione della gara va dichiarato inammissibile in quanto la Soc. BARONA non ha spedito la ricevuta della raccomandata comprovante di aver inviato copia del reclamo alla Soc. BUCCINASCO. Per quanto concerne invece il calciatore MAGLIANO prima di tutto occorre precisare che la dichiarazione allegata al reclamo dal comandante dei vigili urbani di TREZZANO S/N non può essere tenuta in alcuna considerazione in quanto il procedimento disciplinare poggia solo sugli atti ufficiali e quindi sul referto. Passando però alla valutazione del comportamento del calciatore MAGLIANO appare eccessiva la squalifica inflitta, e va opportunatamente ed equamente ridotta al 31 AGOSTO 2003.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, relativo alla richiesta di ripetizione della gara è inammissibile.
RIDUCE
la squalifica del calciatore MAGLIANO NICOLA a tutto il 31 AGOSTO 2003.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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