COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ass. Polisportiva Valsesia avverso la decisione del G.S. inerente alla gara Ass. Pol. Valsesia – G.S. Opera del 03.02.2002 – Camp. 3a Cat. – Gir. E (C.U.n. 25 del C. R. L.. datato 07.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ass. Polisportiva Valsesia avverso la decisione del G.S. inerente alla gara Ass. Pol. Valsesia - G.S. Opera del 03.02.2002 - Camp. 3a Cat. - Gir. E (C.U.n. 25 del C. R. L.. datato 07.02.2002) L’arbitro nel rapporto ha segnalato che fin dai primi minuti di giuoco i sostenitori della A.S. Pol. VALSESIAlo hanno apostrofato con espressioni gravemente offensive e un tale comportamento si è potratto per tutta la gara ed anche al termine della stessa. Sentito chiarimenti da questa Commissione, ha ribadito quanto riportato nel referto ed in particolare per quanto riguarda i dirigenti del VALSESIA, che nessuno è intervenuto mentre abbandonava il terreno di giuco e si recava negli spogliatoi, precisando che colui che aveva tentato di allontanare i calciatori della società reclamante era sicuramente un dirigente del G.S.OPERA, avendolo visto, durante la gara, sulla panchina occupata da quest’ultima società. Tanto premesso e ritenuto, va confermata la delibera del G.S. che, per quanto sopra esposto, ha comminato alla società l’ammenda di Euro 103,29. Ai sensi dell’art. 37 comma b va dichiarato l’inammissibilità del reclamo relativo alla inibizione sino al 3 Marzo 2002 del dirigente Sig. GAGLIANO AURELIOe alla squalifica sino al 18 FEBBRAIO 2002 del tecnico BRUNO FELICI. IL calciatore CARMINE BATTINELLI è stato squalificato sino al 3 FEBBRAIO 2003 per aver tenuto un comportamento ripetutamente gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro e per aver tentato, al termine della gara, di sgambettarlo; la reclamante sostiene che in calciatore sarebbe inciampato involontariamente in un piede del direttore di gara. Tale versione, è in netto contrasto con quanto riportato nel referto arbitrale che, chiamato a chiarimenti ha confermato la volontarietà del comportamento specificando che il calciatore, dopo un primo urto con un piede, tentava con più sgambetti di farlo cadere e contemporaneamente rideva. Come è noto, nel procedimento disciplinare, il rapporto dell’arbitro costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, e nessuna efficacia probatoria può essere attribuita ad una versione di parte e quindi interessata, per di più, come nella specie, priva di qualsiasi riscontro obiettivo. Ciò posto, va però affermato che nei pur riprovevoli gesti non può ravvisarsi alcuna intenzione di arrecare danni fisici o, comunque, non possono ravvisarsi gli estremi dell’atto violento, essendo evidente la volontà di schernire l’arbitro (il calciatore, contemporaneamente, rideva); la sanzione, tenuto conto anche del comportamento irriguardoso tenuto al termine della gara, va di conseguenza ridotta la squalifica a tutto il 30 NOVEMBRE 2002. Non meritevoli di riduzione sono invece le squalifiche comminate ai calciatori ANDREA BETTINELLI e ALESSANDRO SCAGLIONI, per i quali si richiamano integralmente le motivazioni del G.S. La Commissione Disciplinare, sentiti i rappresentanti della società reclamante e chiamato a chiarimenti l’arbitro DICHIARA inammissibile il reclamo relativo alle sanzioni del G.S. al dirigente AURELIO GAGLIANO e al tecnico BRUNO FELICI. RIDUCE la squalifica del calciatore CARMINE BATTINELLI al 30.11.2002 CONFERMA le sanzioni comminate ai calciatori: ANDREA BATTINELLI (5 GARE) e ALESSANDRO SCAGLIONI (31.03.2002). Si dispone l’accredito della relativa tassa.
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