COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Luino – Camp. 1a Cat. / Gir. L Gara del 03.03.2002 tra Luino – Amici dello Sport (C.U. n. 32 del Comitato R.L. datato 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Luino - Camp. 1a Cat. / Gir. L Gara del 03.03.2002 tra Luino - Amici dello Sport (C.U. n. 32 del Comitato R.L. datato 07.03.2002) La Società LUINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il Tecnico Sig. MARONI MAURIZIO sino al 1 MAGGIO 2002, negando che il Tecnico abbia usato espressioni offensive e tantomeno abbia tenuto il comportamento segnalato dal direttore di gara. 1663/35 La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale risulta che il Tecnico a fine gara (recupero) rimproverava aspramente l’arbitro perché aveva espulso un proprio calciatore, costringendo per tutta la durata della seconda parte della gara in dieci. Alla risposta dell’arbitro che non intendeva commentare le proprie decisioni, il Tecnico riteneva di essere stato preso in giro e al rientro dell’arbitro nello spogliatoio, dall’esterno gli indirizzava pesanti offese. La sanzione inflitta appare però eccessiva e va pertanto ridimensionata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione del Tecnico Sig. MARONI MAURIZIO a tutto il 19 APRILE 2002 si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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