COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Villatavazzano – Camp. 2a Cat. / Gir. U Gara del 03.03.2002 tra Villatavazzano – Marudo (C.U. n. 27 del Comitato di Lodi datato 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Villatavazzano - Camp. 2a Cat. / Gir. U Gara del 03.03.2002 tra Villatavazzano - Marudo (C.U. n. 27 del Comitato di Lodi datato 07.03.2002) La Società VILLATAVAZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la perdita della gara per 0-3 secondo il risultato acquisito sul campo al momento della sospensione della gara; squalificato il calciatore GHITTI GIANLUIGI fino al 03.11.2002; squalificato i calciatori BERTOLOTTI BRUNO, PEIA GIORGIO e PREMOLI ADRIANO fino al 03.05.2002. Lamentando che il rapporto dell’arbitro non descriverebbe i fatti come effettivamente svolti ed, in particolare specificando che nessuno dei calciatori avrebbe toccato l’arbitro salvo il PEIA che avrebbe semplicemente preso l’arbitro per un braccio per richiamare la sua attenzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo non merita accoglimento. Al di là del fatto che non è ammessa la consultazione dei testi a codesta Commissione e che il rapporto di gara costituisce fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 31 del C.G.S. va rilevato che sentito a sommarie informazioni il direttore di gara ha specificato di non aver mostrato il cartellino rosso ai cinque calciatori espulsi al solo fine di non accendere ulteriormente gli animi degli stessi, ritenendo sufficientemente tutelata la propria incolumità al momento degli avvenimenti. Pertanto i cinque calciatori sono da considerarsi espulsi e correttamente il direttore di gara ha sospeso l’incontro. Inoltre il direttore di gara fa specifico riferimento ai calciatori autori coinvolti negli episodi sanzionati dal G.S. ed alla loro identificazione. Va da sé, allora, che il provvedimento impugnato merita integrale conferma essendo anche da ritenersi congrue le sanzioni comminate dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it