COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Filago Calcio – Camp. 3a Cat. / Gir. E Gara del 17.02.2002 tra Filago-Osio Sopra

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Filago Calcio - Camp. 3a Cat. / Gir. E Gara del 17.02.2002 tra Filago-Osio Sopra La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. FILAGO CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore FRANCESCO BRUGALI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società OSIO SOPRAha inviato le proprie controdeduzioni, non negando l’accaduto. Rilevato che, come da C.U. n. 15 datato 21.02.2002 del Comitato Prov. di BG. il calciatore risulta squalifica- to e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. OSIO SOPRA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. OSIO SOPRA l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore FRANCESCO BRUGALI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 28 APRILE 2002 il dirigente Sig. MARTA ABATI ANDREA della società OSIO SOPRA. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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