COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese – Camp. 3a Cat. / Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Cosorezzo-Arconatese (C.U. n. 25 del Comitato di LEGNANO datato 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese - Camp. 3a Cat. / Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Cosorezzo-Arconatese (C.U. n. 25 del Comitato di LEGNANO datato 07.03.2002) La Società ARCONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PEDRETTI VALERIO sino al 30.05.2002, per aver protestato ad alta voce all’indirizzo dell’arbitro con atteggiamento minaccioso tirandogli addosso un mucchietto di terra, lamentando che la condotta posta in essere dal calciatore sanzionato non si sarebbe concretizzata in atteggiamenti minacciosi e offensivi nei confronti dell’arbitro e che il comportamento sarebbe maturato quale reazione in un momento di stizza. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore VALERIO PEDRETTI a seguito dell’annullamento di una sua rete non regolare si è avvicinato minaccioso al direttore di gara tirandogli un mucchietto di terra addosso e protestando ad alta voce. Pur stigmatizzando la condotta posta in essere dal calciatore sanzionato, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione dalla presente Commissione si reputa congrua una graduazione della sanzione irrogata in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto. RIDUCE la squalifica del calciatore PEDRETTI VALERIO a tutto il 03 MAGGIO 2002. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it