COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società .S. San Fermo – Camp. Calcio A5 / Gir. C Gara del 08.03.2002 tra Pinetina-San Fermo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società .S. San Fermo - Camp. Calcio A5 / Gir. C Gara del 08.03.2002 tra Pinetina-San Fermo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società G.S. S. FERMO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare i calciatori MERONI GIOVANNI e VALERIN FABRIZIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società LA PINETINA non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 32 datato 07.03.2002 del Comitato R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto i calciatori stessi non avevano titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del c.G.S., la commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc.LA PINETINA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. LA PINETINA l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori MERONI GIOVANNI e VALERIN FABRIZIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 28 APRILE 2002 il dirigente Sig. TODESCO ENRICO della società G.S. SAN FERMO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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