COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vistarino – Camp Prima Cat. /Gir. I Gara del 10.03.2002 tra Pro Vigevano-A.S. Vistarino (C.U. n. 33 del Comitato Reg. Lombardia datato 14.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vistarino - Camp Prima Cat. /Gir. I Gara del 10.03.2002 tra Pro Vigevano-A.S. Vistarino (C.U. n. 33 del Comitato Reg. Lombardia datato 14.03.2002) La Società VISTARINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MURENUGIUSEPPE per 7 GARE, lamentando la erronea interpretazione da parte dell’arbitro in relazione al comportamento tenuto dal calciatore MURENU. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: effettivamente deve ritenersi che il calciatore MURENU non ha posto in essere un comportamento nè violento, né offensivo e appare condivisibile l’argomentazione svolta dalla reclamante allorché afferma che il calciatore per prendere il pallone spostava l’arbitro con la mano destra, dicendogli cerca di spostarti. Alla luce di quanto sopra, il comportamento del calciatore MURENU va valutato con minor rigore e pertanto la squalifica va ridotta a tre (3)GARE, di cui una per ammonizione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica del calciatore MURENU GIUSEPPE a TREGARE si dispone di non addebitare la relativa tassa.
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