COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 11/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Vedano – Camp. Jun.Prov./Gir. C Gara del 17.03.2002 tra S.S.Maurizio al Lambro-G.S.Vedano al Lambro (C.U. n.25 del Comitato di Monza datato 28.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 11/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Vedano - Camp. Jun.Prov./Gir. C Gara del 17.03.2002 tra S.S.Maurizio al Lambro-G.S.Vedano al Lambro (C.U. n.25 del Comitato di Monza datato 28.03.2002) La società G.S.VEDANOALLAMBRO ha proposto reclamo per la posizione irregolare di un calciatore. (CREDARO MATTEO della Soc.S.S.MAURIZIOALLAMBRO) La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. rileva: il calciatore CREDAROMATTEO, squalificato per 4 gare nel campionato “ALLIEVI” (C.U.n.25 del Comitato di MONZA del 28.03.2002) aveva pieno titolo a partecipare alla gara in oggetto del campionato JUNIORES, in quanto ai sensi dell‘art.41n.1C.G.S. il tesserato, colpito da squalifica per una o più giornate di gara, deve scontyare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle leghe di competenza, per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento e non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi.Il 17MARZO2002 la squadra ALLIEVI del S.S.SANMAURIZIO AL LAMBRO non disputava gare ufficiali. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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