COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Vasca – Camp. 3a Cat. /Gir. B Gara del 24.03.2002 tra Vasca-Pontechiasso (C.U.n. 30 del Comitato Prov. di COMO datato 28.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Vasca - Camp. 3a Cat. /Gir. B Gara del 24.03.2002 tra Vasca-Pontechiasso (C.U.n. 30 del Comitato Prov. di COMO datato 28.03.2002) La Società F.C. VASCA ha proposto reclamo avverso la desisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LOPES SARO sino a tutto il 30.06.2002, lamentando che la sanzione comminata dal G.S. sarebbe stata eccessiva il relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo merita parziale accoglimento. Infatti, come rilevato dalla società reclamante e desumibile dai chiarimenti forniti dal direttore di gara al primo giudice, il calciatore LOPES SARO non ha mai tentato alcuna aggressione all’arbitro fermandosi spontaneamente dopo aver mimato di dare un calcio. Detto comportamento, certamente censurabile e meritevole di sanzione, alla luce della giurisprudenza di questa Commissione può essere sanzionato con una squalifica inferiore rispetto a quella decisa in primo grado. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica al calciatore LOPES SARO a tutto il 30.05.2002 si dispone l’accredito della relativa tassa, alla reclamante.
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