COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pantigliate – Camp. 1a Cat. /Gir. E Gara del 03.03.2002 tra Andice Pioltellese – U.S. Pantigliate (Comunicato n. 32 del C.R.L. del 07.03.2002).

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pantigliate - Camp. 1a Cat. /Gir. E Gara del 03.03.2002 tra Andice Pioltellese - U.S. Pantigliate (Comunicato n. 32 del C.R.L. del 07.03.2002). La U.S. Pantigliate ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato: di comminare alla Società l’ammenda di Euro 1000,00 e la squalifica del campo per 1 giornata; di inibire il Sig. Volpati Mario fino al 23.03.2002; di squalificare per 4 gare il calciatore Baroni Gianluca, di squalificare il calciatoreChirico Salvatore fino al 15.03.2003, di squalificare il calciatore Anteri Giovanni fino al 15.07.2003 e di squalificare il calciatore Cappellini Elio fino al 15.06.2004. La reclamante lamenta che nel rapporto arbitrale i fatti, le circostanze ed i comportamenti attribuiti al pubblico ed ai calciatori sono stati descritti in modo difforme da quanto in realtà accaduto; chiede pertanto di annullare o ridurre le sanzioni inflitte dal G.S. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 37 n. 4 del C.G.S., osserva; Il rapporto del direttore di gara, ed il suo supplemento nel caso in specie particolarmente esteso e polisso, descrivono analiticamente e con precisione i comportamenti attribuiti ai vari soggetti colpiti dalle sanzioni del G.S. A fronte delle divergenze emerse non soltanto tra il contenuto del referto arbitrale e le deduzioni della reclamante, ma anche tra lo stesso rapporto ed altri elementi contenuti negli atti, questa Commissione ha ritenuto di dovere risentire l’arbitro a chiarimento, questi in sede di audizione ha confermato integralmente quanto già descritto nel suo referto, come ben noto fonte privilegiata di prova. Pertanto a questo Giudice non rimane altro che valutare la congruità delle sanzioni inflitte dal G.S. in relazione ai vari comportamenti posti in essere. Si ritiene di condividere le valutazioni operate dal primo Giudice nei confronti del comportamento tenuto dal Sig. Volpati Mario e in rapporto a quanto addebitato ai calciatori Baroni Gianluca e Cappellini Elio, quest’ultimo in particolare, scalciando l’arbitro, si è reso responsabile di un atto decisamente censurabile. In relazione al comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante appare eccessiva l’ammenda inflitta che, quindi, può essere ridotta. Può essere altresì mitigata la squalifica inflitta ai calciatori Chirico Salvatore e Anteri Giovanni, in ragione di una valutazione complessiva del contesto esaminato. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica inflitta al calciatore Chirico Salvatore fino al 15.11.2002, la squalifica al calciatore Anteri Giovanni fino al 31.12.2002 e l’ammenda ad Euro 500,00. Conferma nel resto la decisione del G.S. Dispone la restituzione della tassa versata.
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