COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lentatese – Camp. 1a Cat. /Gir. G Reclamo in proprio – Sig. Mauro Borghi (Soc. Lentatese) Gara del 10.03.2002 tra Cascinamatese – Lentatese (C.U. n. 33 del Comitato R.L. datato 14.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Lentatese - Camp. 1a Cat. /Gir. G
Reclamo in proprio - Sig. Mauro Borghi (Soc. Lentatese)
Gara del 10.03.2002 tra Cascinamatese - Lentatese
(C.U. n. 33 del Comitato R.L. datato 14.03.2002)
La soc. LENTATESE e ilSig. BORGHI hanno proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, BORGHIMAURO sino al 10.09.2003.
Lamentando l’eccessività della squalifica, in quanto il gesto posto in essere dal calciatore non era connotato dal carattere della violenza.
La Commissione Disciplinare, preso atto che i reclami sono stati inviati nei termini di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che i reclami nei loro relativi fascicoli possono essere riuniti trattando lo stesso episodio.
Sentita la Società ed il reclamante in proprio, inoltre telefonicamente l’arbitro a chiarimento, rileva:
in effetti il direttore di gara ha precisato a questa Commissione di avere ricevuto dal calciatore una “pacca” sul viso e non un ceffone. Tale gesto, così come precisato dall’arbitro non era connotato da violenza. Pertanto la sanzione disciplinare inflitta può essere mitigata.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
La squalifica del calciatore BORGHIMAURO a tutto il 10 GENNAIO2003.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore dei reclamanti.
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