COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. CR81 2000 – Camp. 3a Cat. /Gir. A Gara del 24.03.2002 tra Standard – Pol. CR81 Duemila (C.U.n. 31 del Comitato Prov. CREMONA datato 04.04.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. CR81 2000 - Camp. 3a Cat. /Gir. A
Gara del 24.03.2002 tra Standard - Pol. CR81 Duemila
(C.U.n. 31 del Comitato Prov. CREMONA datato 04.04.2002)
La società POL. CR81 DUEMILA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PEDRINIMAURO sino al 31 MAGGIO2002.
Lamentando che i fatti esposti dall’arbitro sul proprio rapporto non corrispondono al vero. Pertanto, la società reclamante chiede l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata dal giudice di primo grado al calciatore.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. osserva: il reclamo proposto dalla POL. CR81 DUEMILA non può trovare accoglimento. Infatti, il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. Pertanto, le affermazioni svolte dalla società sul proprio reclamo si pongono in contrasto con le circostanze descritte sul rapporto arbitrale, sono mere deduzioni di parte prive di valore probatorio.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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