COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletico Dominante Sesto – Camp. 3a Cat. /Gir. D Gara del 24.03.2002 tra Atletico Dominate – Aldiniana (C.U.n. 32 del Comitato Prov. di MILANO)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletico Dominante Sesto - Camp. 3a Cat. /Gir. D Gara del 24.03.2002 tra Atletico Dominate - Aldiniana (C.U.n. 32 del Comitato Prov. di MILANO) La società ATLETICODOMINANTE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DAVIDEBERETTA per 6 GARE e i calciatori FLORIANOZANI, ANTONIOCOSCARELLI, IGORPELOSA, GAETANOCOSCARELLI e MARCOAGNELLI, per 3 GARE, che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di EURO 104,00 in suo danno. Lamentando che la rissa in campo è stata provocata dai calciatori dell’A.C. ALDINIANA che hanno messo in atto una vera e propria caccia all’uomo, intimidendo l’arbitro. I calciatori della propria squadra si sono limitati a difendersi dal comportamento violento posto in essere nei loro confronti dai calciatori della squadra avversaria. Pertanto, sostiene la reclamante, la sospensione della gara deve essere addebitata alla Soc. ALDINIANA e ai suoi calciatori e non alla Soc. ATLETICODOMINANTESESTO. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva; dal rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge che al 39’ del 2° tempo, in seguito ad uno scontro di giuoco, i calciatori, DAVIDEBERETTA(ATLETICODOMINANTE) e MARCOCARBONE(ALDINIANA) si sono colpiti ripetutamente con calci e pugni, facendo innescare una rissa cui partecipavano 6 calciatori della ATLETICODOMINANTE e 7 calciatori della ALDINIANA, tanto da indurre il direttore di gara a ritenerli tutti espulsi. Considerato che, in seguito a dette espulsioni, le squadre si sarebbero venute a trovare con un numero inferiore al minimo consentito dalla Regola n. 3 del Giuoco del calcio, l’arbitro sospendeva correttamente la gara. Considerato la gravità del comportamento tenuto dai calciatori DAVIDEBERETTA, in relazione a quello posto in essere dagli altri 6 calciatori della soc. ATLETICODOMINANTE espulsi dall’arbitro, appare congruo ridurre leggermente la squalifica comminata dal G.S. al BERETTA. Meritano invece di essere confermate le sanzioni della perdita della gara con punteggio di 0-2 comminata ad entrambe le squadre e l’ammenda di EURO 104,00 comminata alla Soc. ATLETICODOMINANTESESTO. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica del calciatore DAVIDEBERETTA a 4 GARE e conferma per il resto le sanzioni e le squalifiche comminate dal G.S. nella delibera reclamata. Si dispone l’accredito della relativa tassa alla reclamante.
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