COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Milan Paullo – Camp. 3a Cat. /Gir. A Gara del 24.03.2002 tra G.S. Città Giardino – A.C. Milan Paullo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Milan Paullo - Camp. 3a Cat. /Gir. A Gara del 24.03.2002 tra G.S. Città Giardino - A.C. Milan Paullo La Società A.C. MILANPAULLO ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare deducendo la posizione irregolare del calciatore ROBERTOSTANZIONE in quanto risultante squalificato per una giornata come da C.U. n. 29 del Comitato di LODI datato 21.03.2002. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che il calciatore ROBERTOSTANZIONE è stato espulso nella gara MULAZZANO-CITTA’ GIARDINO del 17.03.2002 e che quindi doveva scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva; rilevato che il calciatore non ha partecipato alla gara (di recupero)-SERENISSIMA-CITTA’ GIARDINO del 20.03.2002 e quindi ha scontato la giornata di squalifica; rilevato che il calciatore aveva pieno titolo a partecipare alla gara “oggetto del reclamo”, non avendo il giudice sportivo aggravato la sanzione automaticamente derivata dalla espulsione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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