COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Comun Nuovo – Camp. Jun. Prov. /Gir. E Gara del 17.03.2002 tra F.C. Comun Nuovo / Libertas Casiratese (Comunicato n. 28 del Comitato di Bergamo del 21.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Comun Nuovo - Camp. Jun. Prov. /Gir. E Gara del 17.03.2002 tra F.C. Comun Nuovo / Libertas Casiratese (Comunicato n. 28 del Comitato di Bergamo del 21.03.2002) La Società F.C. Comun Nuovo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui ha squalificato il calciatore Locatelli Diego sino al 17.03.2005 ed ha comminato alla stessa l’ammenda di euro 25,00. La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal G.S., in considerazione della circostanza che il calciatore non avrebbe colpito l’arbitro con un pugno, ma gli avrebbe semplicemente “toccato” il viso. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 37 n. 4 del C.G.S., osserva: Il direttore di gara nel suo rapporto riferisce in modo assolutamente chiaro di avere ricevuto dal calciatore Locatelli Diego, nel momento in cui avrebbe dovuto essere espulso per somma di ammonizioni, un violento pugno al volto che gli ha procurato un atroce dolore al naso. L’arbitro aggiunge che a seguito del pugno ricevuto, seduto a terra, ha dovuto ricorrere alle cure del massaggiatore e ciononostante il dolore si è protratto per alcuni minuti. Il comportamento particolarmente grave tenuto dal calciatore rende del tutto adeguata nella sua misura la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado. In relazione alla ammenda il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell’ammontare della stessa. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo proposto nella parte che riguarda la squalifica il calciatore Locatelli Diego, e lo dichiara INAMMISSIBILE nella parte che concerne la sanzione pecuniaria, dispone ex art. 23/15 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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