COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°40 del 03/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ardor Lazzate – Camp. Jun. Prov. /Gir. B Gara del 24.03.2002 tra Ardor Lazzate-Victor Rho (Comunicato n. 30 del Comitato di LEGNANO datato 11.04.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°40 del 03/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Ardor Lazzate - Camp. Jun. Prov. /Gir. B
Gara del 24.03.2002 tra Ardor Lazzate-Victor Rho
(Comunicato n. 30 del Comitato di LEGNANO datato 11.04.2002)
Chiedendo l’annullamento della squalifica comminata al calciatore in quanto non ha proferito alcuna frase offensiva nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il calciatore, LEOPIERLUIGI, ha proferito nei confronti dell’arbitro una frase gravemente offensiva con tono minaccioso.
Considerata la gravità del suddetto comportamento la squalifica comminata dal G.S. al calciatore merita una lieve riduzione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
La squalifica del calciatore LEOPIERLUIGI a TREGARE
si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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