COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D GARA: REAL MILANO-GUASTALLA GEA – Del 19/04/2002 – Girone B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D GARA: REAL MILANO-GUASTALLA GEA - Del 19/04/2002 - Girone B 1.Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.40 del 3/5/02 questo Giudice ha deciso, in attesa di esperire ulteriori accertamenti in ordine agli episodi avvenuti durante la gara, di sospendere l’omologazione della gara in oggetto e di sospendere in via cautelativa ai sensi dell’art.15 del C.G.S. i seguenti calciatori: D’ANTUONO ENEA (Guastalla Gea); RUBINOFRANCESCO (Guastalla Gea); DIPACELUCA(Guastalla Gea); FORLEOPIETRO(Guastalla Gea); D’ANTUONOMAXIMILIANO (Guastalla Gea); ZINGALESGIUSEPPE (Guastalla Gea). Visti gli stti ufficiali di gara. Sentito l’arbitro e visto il supplemento di rapporto. Rilevato che al 27° del 1° t. il calciatore RUBINOFRANCESCO(Guastalla Gea) insultava pesantemente il direttore di gara e tentava di colpirlo al volto con uno schiaffo; che contemporaneamente il calciatore DIPACELUCA(Guastalla Gea) anch’egli insultava pesantemente il direttore di gara lo spintonava e tentava di colpirlo con un calcio alla gamba; che altresì il calciatore D’ANTUONOENEA(Guastalla Gea) lo colpiva con un violento calcio alla coscia destra ed ingiuriandolo ripetutamente e pesantemente lo minacciava; Dato atto che il direttore di gara provvedeva ad espellere i suindicati calciatori e a seguito di questi provvedimenti anche il calciatore FORLEOPIETRO(Guastalla Gea), il calciatore ZINGALESGIUSEPPE (Guastalla Gea), ingiuriavano il direttore di gara mentre il calciatore D’ANTUONOMAXIMILIANO (Guastalla Gea) teneva nei suoi confronti un comportamento gravemente irriguardoso; e pertanto anch’essi avrebbero dovuto essere espulsi; Dato atto che a seguito di questi fatti calciatori e dirigenti della società Guastalla Gea prima ancora che l’arbitro prendesse provvedimenti in ordine al proseguio dell’incontro, per protesta, si ritiravano negli spogliatoi; Dato atto che la gara stessa avrebbe dovuto comunque essere interrotta in quanto la quadra sarebbe rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto dalla regola n°3 del gioco del calcio a cinque e dalle decisioni IFAB relative a tale regola; Rilevato infine che il calciatore DIPACELUCA (Guastalla Gea), mentre il direttore di gara si dirigeva verso la propria vettura lo rincorreva ingiuriandolo e minacciandolo pesantemente e veniva prontamente bloccato da dirigenti locali; P.Q.S. DELIBERA a) Di comminare alla società Guastalla Gea la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. b) Di comminare alla società Guastalla Gea oggettivamente responsabile per i fatti la sanzione dell’ammenda di EURO500,00. c) Di squalificare il calciatore RUBINOFRANCESCO(Guastalla Gea), per i motivi a lui imputati, fino al 01/05/2003. d) Di squalificare il calciatore DIPACELUCA(Guastalla Gea), per i motivi a lui imputati, fino al 29/10/2003. e) Di squalificare il calciatore D’ANTUONOENEA(Guastalla Gea), per i motivi a lui imputati, fino al 04/05/2005. f) Di squalificare il calciatore FOREOPIETRO(Guastalla Gea) per gare 3. g) Di squalificare il calciatore ZINGALESGIUSEPPE(Guastalla Gea) per gare 3. h) Di squalificare il calciatore D’ANTUONOMAXIMILIANO (Guastalla Gea) per gare 2.
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