COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato 1^ Categoria GARA Borgolombardo – Vimo – Del 28/04/2002 – Girone E

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato 1^ Categoria GARA Borgolombardo - Vimo - Del 28/04/2002 - Girone E Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 40 del 3/5/02 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Vimo la quale non ha poi dato seguito all’azione non inviando la documentazione e le motivazioni relative ai sensi del disposto di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, del C.U. n° 35 del 28/3/us. così come ribadito al punto 3.2.2, del C.U. n°37 dell’11/4//02.. Visti gli atti ufficiali di gara. Sentito l’arbitro e visto il supplemento di rapporto. Rilevato che al termine della gara, senza apparenti motivi, alcuni calciatori della società Borgolombardo, peraltro non identificati dall’arbitro, hanno assalito e malmenato brutalmente un calciatore della società Vimo affibbiandogli calci e pugni e procurandogli un vistoso ematoma sopra l’occhio destro nonchè numerose ferite sanguinanti alle braccia ed al volto e numerosi lividi sul corpo; Dato atto che nessuno dei dirigenti locali si è attivato intervenendo per impedire i fatti su riportati; Dato atto che al fine di accertare le responsabilità e l’identità dei calciatori che hanno preso parte all’aggressione questo giudice, valendosi della facoltà conferitegi del CGS, ha provveduto a richiedere all’Ufficio Indagini Federale di espletare i necessari accertamenti P.Q.S. DELIBERA a) di omologare il risultato della gara confermando il punteggio conseguito sul campo, Borgolombardo – Vimo 0-0 b) di comminare alla società Borgolombardo oggettivamente responsabile per i fatti accaduti al termine della gare la sanzione dell’ammenda di EURO 500,00 nonché la squalifica del campo di gioco per una giornata. c) di introitare la tassa reclamo. d) di riservarsi ogni decisione ulteriore in ordine ai tesserati partecipanti all’aggressione;
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