COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Calvairate – Camp. Under 18 /Gir. A Gara del 21.04.2002 tra Atl. Ambrosiano-Calvairate (C.U. n. 39 del Comitato R.L. datato 26.04.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Calvairate - Camp. Under 18 /Gir. A Gara del 21.04.2002 tra Atl. Ambrosiano-Calvairate (C.U. n. 39 del Comitato R.L. datato 26.04.2002) La Soc. A.S. CALVAIRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ERNESTOMEIER per 6 GARE, per aver minacciosamente poggiato la fronte contro quella dell’arbitro ed averlo ingiuriato stringendogli la mano. Lamentando che l'interpretazione del G.S. è stata erronea non avendo il calciatore né minacciato il direttore di gara né ingiuriato lo stesso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo è fondato e può essere parzialmente accolto. Dal rapporto del direttore di gara, infatti, non risulta che il calciatore ERNESTOMEIER abbia minacciato o offeso l’arbitro nel momento dell’espulsione. Né il direttore di gara ha affermato di essersi sentito minacciato. Peraltro se il comportamento del calciatore non può essere definito né offensivo né minaccioso, certamente esso può essere definito gravemente irriguardoso e pertanto censurabile. Alla luce di quanto sopra, in considerazione dei criteri adottati da questa Commissione, si ritiene di poter procedere ad una riduzione della squalifica. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE La squalifica del calciatore ERNESTOMEIER a complessive 4 Giornate. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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