COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.B.C. Vasca – Camp. 3a Cat. /Gir. B Gara del 14.04.2002 tra Vasca – Serenza
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.B.C. Vasca - Camp. 3a Cat. /Gir. B
Gara del 14.04.2002 tra Vasca - Serenza
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società VASCA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società VASCA avrebbe fatto partecipare il calciatore FABIOPISANELLO in posizione irregolare in quanto tesserato per la G.S. CAVALLASCA.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società SERENZA non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, da accertamenti effettuati presso l’ufficio tesseramenti il calciatore risulta tesserato per la SOC. CAVALLASCA, il reclamo è fondato, in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli art. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
di comminare alla Soc. SERENZA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2;
e rimette gli atti al Presidente per i provvedimenti di Sua competenza.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.