COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Ardita Voluntas Fulgor – Camp. Calcio a 5/Gir. Unico Gara del 22.04.2002 tra Ardita Voluntas-Guanzatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Ardita Voluntas Fulgor - Camp. Calcio a 5/Gir. Unico Gara del 22.04.2002 tra Ardita Voluntas-Guanzatese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. ARDITAVOLUNTASFULGORrelativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la Soc. avrebbe fatto partecipare i calciatori:GABRIELEPAGANI e VITTORIOBERTELE in posizione irregolare. Rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul C.U. n. 7/A della F.I.G.C. del 25.02.2002, trascritto sul C.U. n. 35 del 28.03.2002 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 42 comma 3 del C.G.S. devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il TERZO giorno successivo alla data di effettuazione della gara; Rilevato che nella specie il reclamo è stato affidato al servizio postale in data 27.04.2002 e che la gara è stata disputata in data 22.04.2002 DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa alla reclamante.
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