COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Calcetto Bergamo – Camp. Calcio a Cinque /Gir. A Gara del 10.04.2002 tra Brescia C5 – Calc. Bergamo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Calcetto Bergamo - Camp. Calcio a Cinque /Gir. A Gara del 10.04.2002 tra Brescia C5 - Calc. Bergamo (C.U. n. 38 del C.R.L. datato 18.04.02) La Soc. CALCETTOBERGAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il Tecnico Sig. SEVERINOSTEFANINI, sino al 12.06.2002, per aver inveito pesantemente contro il direttore di gara con frasi che ne offendevano il decoro e l’onore. Lamentando che la sanzione del primo giudice era oltremodo severa a fronte di una semplice protesta del Tecnico. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: come nota dall’art. 31 del C.G.S., dispone che il rapporto arbitrale è fonte privilegiata di prova e che per tanto a fronte di ciò le allegazioni difensive della reclamante non possono produrre alcun effetto rimanendo mere affermazioni prive di valore probatorio. Per tanto essendo il rapporto arbitrale estremamente preciso nell’individuazione del responsabile del comportamento censurato va da sé che detto comportamento è certamente ascrivibile al tecnico Sig. STEFANINI. Pur tuttavia codesta Commissione, considerati propri usuali criteri di giudizio e pur censurando il comportamento tenuto dal tecnico della reclamante, ritiene di poter procedere ad una riduzione della sanzione comminata dal G.S. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE L’inibizione al tecnico Sig. SEVERINOSTEFANINI a complessive 4 giornate di gara. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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