COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Carobbio degli Angeli – Camp 1°Cat. /Gir. D Gare del 27.04.2002 tra Calcio Villongo-Pol. Carrobbio (C.U. n. 34 del Comitato di BERGAMO datato 02.05.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Carobbio degli Angeli - Camp 1°Cat. /Gir. D Gare del 27.04.2002 tra Calcio Villongo-Pol. Carrobbio (C.U. n. 34 del Comitato di BERGAMO datato 02.05.2002) La Società POL. CAROBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore EROSRAVELLI per 6 GARE. Rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul C.U. n. 7/A della F.I.G.C. del 25.02.2002, trascritto sul C.U. n. 35 del 28.03.2002 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 42 comma 3 del C.G.S. devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro il TERZO giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. recante il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la Sede del C.R.L. il 15.05.2002 e che il Provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 34 del 02.05.2002 DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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