COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Casalmorese – Camp 2°Cat. /Gir. W La Pol. Casalmorese con reclamo in data 08.05.2002, lamenta che il calciatore Lorenzo Zaniboni sarebbe stato impiegato dalla Società G.S. Azzurra in posizione irregolare nelle seguenti gare

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Casalmorese - Camp 2°Cat. /Gir. W La Pol. Casalmorese con reclamo in data 08.05.2002, lamenta che il calciatore Lorenzo Zaniboni sarebbe stato impiegato dalla Società G.S. Azzurra in posizione irregolare nelle seguenti gare GOITO/AZZURRA 3-1 del 16.09.2001 F. MELI/AZZURRA 2-4 del 23.09.2001 GAZOLDO/AZZURRA 3-1 del 07.10.2002 AZZURRA/ACQUANEGRA 1-4 del 14.10.2001 ACQUANEGRA/AZZURRA 3-2 del 21.10.2001 AZZURRA/SPORTEDMARIS 1-2 del 28.10.2001 Con memoria dell’11.05.2002 la Società AZZURRA chiedeva di dichiarare inammissibile il Reclamo per carenza di legittimazione attiva, nonché per essere stato presentato oltre il termine previsto dall’art. 42, 3° comma del C.G.S. in via subordinata, la Società AZZURRA chiedeva il rigetto del reclamo in quanto del tutto infondato. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto dalla società POL. CASALMORESE, oltre il termine di 15 giorni dallo svolgimento delle gare oggetto del reclamo stesso come previsto dall’art. 42, 3° comma del C.G.S. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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