COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Rudianese – Camp. Juniores Gare del 28.04.2002 tra Flero-Rudianese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Rudianese - Camp. Juniores Gare del 28.04.2002 tra Flero-Rudianese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società, A.C. RUDIANESE relativo alla gara in oggeto, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore SIMONEVERZELLETTI in posizione irregolare. Rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul C.U. n. 7/A della F.I.G.C. del 25.02.2002, trascritto sul C.U. n. 35 del 28.03.2002 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 42 comma 3 del C.G.S. devono pervenire o essere, depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro il TERZO giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U.. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la Sede del Comitato Regionale il 06.05.2002 e che il C.U. è stato pubblicato il 26.04.2002 DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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