COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 30/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Biassono – Camp 1°Cat. /Gir. F Gare del 05.05.2001 tra Biassono-Delebio (C.U. n. 42 del Comitato Reg.Lombardia datato 16.05.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 30/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Biassono - Camp 1°Cat. /Gir. F Gare del 05.05.2001 tra Biassono-Delebio (C.U. n. 42 del Comitato Reg.Lombardia datato 16.05.2002) La società BIASSONO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato per le società DELEBIO e BIASSONO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2, lamentando che i fatti realmente accaduti non si sarebbero concretizzati in circostanze da far ritenere che si versasse in una rissa generalizzata.Si ritiene, di conseguenza, che non avendo partecipato tutti i calciatori di fatti descritti, in particolare quelli della societé BIASSONO, che la disposizione più idonea sarebbe stato l’assegnazione della vittoria a proprio favore o in subordine la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., esaminato il rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, oltre al supplemento di rapporto, ai chiarimenti resi dal direttore di gara al G.S., e per le ulteriori precisazioni rese alla presente Commissione, rileva inequivocabilmente che a seguito dei fatti trascritti e ripetuti dal direttore di gara era nell’impossibilità di proseguire la gara a causa della mancanza del numero minimo legale di calciatori. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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