COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 30/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Cerro Maggiore – Camp 1°Cat. /Gir. M Gare del 05.05.2002 tra Cerro Maggiore-Nuova Cisliano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°44 del 30/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Cerro Maggiore - Camp 1°Cat. /Gir. M
Gare del 05.05.2002 tra Cerro Maggiore-Nuova Cisliano
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. CERROMAGGIORE; rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul C.U. n.7/A della F.I.G.C. del 25/02/2002, e trascritto sul C.U. n.35 del 28/03/2002 del Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art.42 comma 3 del C.G.S. devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro il TERZO giorno successivo alla data di effettuazione della gara.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. il 22/05/2002 e che la gara è stata disputata il 05/05/2002
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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