COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°2 del 19/07/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. MASSACCIO – avverso provvedimenti disciplinari gara Massaccio – Aurora Jesi del 28.4.2001. Campionato Prov.le Amatori – C.U. n. 39 del 9.5.2001 – Com.to Prov.le di Ancona –

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°2 del 19/07/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. MASSACCIO – avverso provvedimenti disciplinari gara Massaccio – Aurora Jesi del 28.4.2001. Campionato Prov.le Amatori – C.U. n. 39 del 9.5.2001 – Com.to Prov.le di Ancona – Reclama ritualmente la F.C. Massaccio avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo e precisamente: squalifica calciatore Priori Mirco fino al 30.4.2005; squalifica calciatore Rossi Luca per dodici gare; squalifica calciatore Rossi Juri per otto gare; squalifica calociatore Manganelli Fabrizio per cinque gare; ammenda di Lire 100.000 alla società. Il calciatore Priori è stato sanzionato per comportamento violento nei confronti del direttore di gara, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della società avversaria; i calciatori Rossi Luca (vice-capitano) e Rossi Juri (capitano) sono stati sanzionati per aver entrambi insultato ed offeso l’arbitro nonché per aver (Rossi Luca) spintonato al petto il direttore di gara e per averlo (Juri Rossi) strattonato per la casacca. Il calciatore Fabrizio Manganelli è stato sanzionato “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso” nei confronti dell’arbitro a fine gara. Alla società è stata inflitta l’ammenda per l’assenza e quindi l’inerzia dei propri dirigenti in occasione dei fatti subiti dall’arbitro. La reclamante sostiene che il Priori insultò e spintonò l’arbitro al petto ma esclude il compimento del grave atto di violenza (presa sul collo) addebitato al calciatore negando altresì l’atteggiamento minaccioso di questi sostenendo che si trattò di una reazione smodata dovuta alla tensione del momento. Sostiene la reclamante che il vice-capitano Luca Rossi si limitò ad una “eccessiva protesta verbale” senza alcun tipo di contatto fisico mentre il capitano Juri Rossi si sarebbe limitato ad inveire senza minacciare e, tantomeno, strattonare il direttore di gara. Con riferimento a Fabrizio Manganelli, la società afferma che il suo comportamento non fu offensivo né minaccioso nei confronti del direttore di gara. La reclamante, con riferimento all’ammenda inflittale, sostiene infine che i propri dirigenti non ebbero modo di intervenire in quanto i fatti si svolsero in un brevissimo arco di tempo e a considerevole distanza dalla panchina. Conclude dunque la reclamante chiedendo una riduzione di tutte le sanzioni inflitte. Il Direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha riferito in ordine alla dinamica dei fatti, alla natura delle ingiurie e minacce subite, all’entità degli atti di violenza nonché alle loro conseguenze; con riferimento al calciatore Juri Rossi ha precisato di essere stato da lui trattenuto per le braccia mentre si stava allontanando, senza venire strattonato. L A C O M M I S S I O N E Letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; ritenuto che la complessiva ricostruzione dei fatti nonché la valutazione della loro portata e delle conseguenze consente il parziale accoglimento del reclamo con la riduzione delle sanzioni inflitte ai tesserati; rilevato che appare invece congrua la sanzione pecuniaria inflitta alla società; D E C I D E a) di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla F.C. Massaccio e per l’effetto: riducendo al 31.12.2003 la squalifica inflitta al calciatore Priori Mirco; a dieci gare la squalifica inflitta al calciatore Rossi Luca; a sei gare la squalifica inflitta al calciatore Rossi Juri; a tre gare la squalifica inflitta al calciatore Manganelli Fabrizio; confermando la sanzione pecuniaria inflitta alla società (ammenda di Lire 100.000); b) di restituire la tassa reclamo.
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