COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. LUNANO – avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Albatros – Lunano. Campionato II Categoria (C.U. n. 11 del 4.10.2001).

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. LUNANO – avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Albatros – Lunano. Campionato II Categoria (C.U. n. 11 del 4.10.2001). Reclama ritualmente la Pol. Lunano avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta al proprio calciatore DEL MONTE Roberto sostenendo che lo stesso non ha mai assunto i toni offensivi descritti dal direttore di gara ma avrebbe solo richiamato l’attenzione dello stesso in relazione a ripetuti interventi fallosi subiti da un proprio compagno di squadra; il Del Monte avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro a voce alta e dopo essere stato espulso si sarebbe allontanato spontaneamente limitandosi ad una potesta civile. Successivamente il Del Monte si sarebbe posizionato in mezzo al pubblico, anche per le ridotte dimensioni dell’impianto, impartendo a voce alta le direttive ai propri giocatori in quanto lo stesso è anche allenatore. Non ha assolutamente proferito insulti al direttore di gara. Chiede l’annullamento della sanzione e in subordine una riduzione. La reclamante, benchè convocata, non è comparsa avanti questa C.D. Sentito a chiarimenti il direttore di gara, questi connfermato le frasi offensive e ingiuriose reiterate anche fuori dal terreno di gioco dopo l’espulsione; L A C O M M I S S I O N E Letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; rilevato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata dei fatti accertati e che i fatti sono stati ulteriormente precisati dal direttore di gara; ritenuta altresì congrua la sanzione inflitta in relazione a quanto addebitato e accertato; D E C I D E a) di respingere il reclamo per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa relativa, mandando la segreteria per il relativo addebito
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