COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. PIEVE DI CAGNA – avverso esito gara Carpegna – Pieve di Cagna del 23.9.2001. Campionato Reginale di seconda categoria, girone A.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. PIEVE DI CAGNA – avverso esito gara Carpegna – Pieve di Cagna del 23.9.2001. Campionato Reginale di seconda categoria, girone A.
All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 a 0, la Pol. Pieve di Cagna ha proposto rituale treclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ottaviani Evandro, in posizione irregolare perché da ritenere automaticamente squalificato per una gara a seguito della sua espulsione avvenuta nella gara Piandimeleto – Carpegna del 15.9.2001; squalifica mai scontata.
Tanto premesso la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore con il punteggio di 0 a 2.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro della gara Piandimeleto – Carpegna ha affermato di non avere preso, nell’occasione, alcun provvedimento di espulsione nei confronti del calciatore in questione e che lo stesso, seduto nella panchina delle riserve, se ne allontanò spontaneamente ritirandosi nel proprio spogliatoio, prima della fine della gara.
L A C O M M I S S I O N E
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l’assunto della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali ed è stato decisamente smentito dal direettore di gara, nella dichiarazione resa a questa Commissione Diciplinare;
ritenuta pertanto regolre la posizione del calciatore Ottaviani Evandro nella gara in esame;
D E C I D E
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Pieve di Cagna;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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