COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U-.S. FILOTTRANESE – avverso sanzioni merito gara Avis Sassocorvaro – Filottranese del 14.10.2001. Campionato di Promozione girone A. C.U. n. 13 del 18.10.2001.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U-.S. FILOTTRANESE – avverso sanzioni merito gara Avis Sassocorvaro – Filottranese del 14.10.2001. Campionato di Promozione girone A. C.U. n. 13 del 18.10.2001. Reclma ritualmente l’U.S. Filottranese avverso la sanzione dell squalifica per tre gare inflitta dal GiudiceSportivo al proprio calciatore Piccini Francesco, il quale, espulso per frasi offensive rivolte ad un ssistente Arbitrale dopo la notifica del provvedimento teneva un comportamento intimidatorio nei confronti dello stesso, assumndo che nell’occasione lo stesso calciatore ebbe uno scatto di nervi a causa di un presunto fallo subito da un avversario e non rilevato né dall’arbitro né dal suo Assistente. La stessa reclamante, rilevtane l’eccessività, chiedeva una riduzione della sanzione impugnata. In via istruttoria chiedeva il confronto con l’Assistente arbitrale della gara in esame. Sentito a chiarimenti, l’Assistente arbitrale ha precisato che il calciatore si tolse la maglietta di gara per pura esibizione e che il comportamento dello stesso è da ricondurre a smodata protesta, escludendone tuttavia qualunque intento violento. L A C O M M I S S I O N E Letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; rilevto che la richiesta istruttoria della reclamante di contraddittorio con l’ufficiale di gara non può essere accolta in quanto espressamente escluda dall’art. 40 n. 4 del C.G.S.; rilevato che dagli accertamenti istruttori risulta che il Piccini tenne un comportamento di protesta smodata e di singolare esibizione; ritenuto pertanto che si possa accedere ad una equa riduzione della sanzione impugnata; D E C I D E a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo a due gare la squalifica inflitta al calciatore Piccini Francesco; b) di restituire la tassa reclamo.
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