COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 31/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MONTERUBBIANESE – avverso sanzioni merito gara Monterubbianese – Comunanza del 29.9.2001. Campionato Regionale di Prima Categoria, girone D. C.U. n. 11 del 4.10.2001.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°15 del 31/10/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. MONTERUBBIANESE – avverso sanzioni merito gara Monterubbianese – Comunanza del 29.9.2001. Campionato Regionale di Prima Categoria, girone D. C.U. n. 11 del 4.10.2001.
La Società U.S. Monterubbianese ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di lire 2.000.000=, comminataLe dal G.S. presso il C.R.M., “per aver permesso ad estranei di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi, in tale frangente uno di questi si avvicinava all’allenatore della squadra avversaria spintonandolo e insultandolo, poi colpiva con schiaffi un giocatore della società ospite. Successivamente alcuni giocatori locali, peraltro non individuati dal Direttore di gara, unitamente ad un esagitato, entravano nello spogliatoio della Società ospite innescando una rissa in conseguenza della quale un giocatore della società Comunanza doveva essere soccorso dai militi della locale Croce Verde. Solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine presenti, la rissa veniva sedata con l’allontanamento dei giocatori locali dallo spogliatoio degli avversari e con l’accompagnamento fuori dal campo dell’estraneo”.
La reclamante pur riconoscendo la popria “responsabilità per l’accaduto, non avendo provveduto a togliere le chiavi del cancello che immette nel recinto degli spogliatoi”, assume che i fatti sanzionati furono la reazione al comportamento provocatorio tenuto dall’allenatore e da un giocatore della squadra ospite nei confronti del pubblico locale.
La stessa reclamante, rilevatane l’eccessività, chiedeva una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Alla richiesta audizione, la Società reclamante ha ribadito quanto già asserito nei motivi del gravame, e che nessun tesserato della Società ospite nell’occasione subì atti di violenza alcuna, sottolineando ancora l’eccessiva entità della sanzione comminata dal Primo Giudice, insisteva per una congrua riduzione della stessa.
L A C O M M I S S I ON E
Letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
rilevato che i fatti violenti commessi in occasione della gara in esame, ascritti alla reclamante e dalla stessa non contestati, integrano la fattispecie di cui all’art. 11 del C.G.S.;
ritenuto che la gravità di atti di violenza non può essere neppure attenuata da un presunto atteggiamento provocatorio degli aggrediti;
rilevato che l’entità della sanzione inflitta costituisce il minimo edittale secondo la nuova normativa Federale in materia di responsabilità delle società per i fatti violenti, tenuto conto della fattiva collaborazione prestata dai dirigenti della Società sanzionata;
D E C I D E
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Monterubbianese, per l’effetto confermando la sanzione impugnata;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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