COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. PONZIO GIBERTO avverso la sanzione della squalifica sino al 28/2/2002 inflitta al calciatore TOBINI Juri – gara Ponzio Giberto – Forcese del 13/10/2001- C.U. n. 13 del 18/10/2001.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. PONZIO GIBERTO avverso la sanzione della squalifica sino al 28/2/2002 inflitta al calciatore TOBINI Juri - gara Ponzio Giberto - Forcese del 13/10/2001- C.U. n. 13 del 18/10/2001. Reclama ritualmente la U.S. Ponzio Giberto avverso la squalifica inflitta dal G.S. al proprio calciatore TOBINI Juri sino al 28/2/2002, asserendo che il Tobini commise un fallo contro un avversario solo per reazione ad un calcio subito e che lo stesso rivolse le frasi ingiuriose non al direttore di gara ma ad un avversario, che non spintonò l’arbitro ma sbilanciato da un avversario finì contro lo stesso. La stessa reclamante concludeva chiedendo l’annullamento ovvero una diversa sanzione più appropriata all’accaduto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Tobini colpì il portiere avversario volontariamente con un calcio alla gamba sinistra mentre si accingeva ad un rinvio del pallone; all’atto del provvedimento di espulsione lo stesso si portò frettolosamente verso il direttore di gara spintonandolo con entrambe le mani, ma senza arrecare dolore alcuno; prima dell’uscita dal terreno di giuoco tentava di coinvolgere nella protesta i compagni di squadra al fine di ritardare la ripresa della gara. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che i fatti ascritti al calciatore Tobini risultano confermati anche nella loro gravità e che pertanto deve essere confermata la sanzione inflitta dal primo giudice D E C I D E a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Ponzio Giberto, per l’effetto confermando l’impugnata sanzione. b) di incamerare la tassa reclamo.
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