COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.SENTINATE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Sentinate – Apiro del 14/10/2001 – Campionato Terza Categoria Girone C – C.U. n.11 del 17/10/01
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C.SENTINATE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Sentinate - Apiro del 14/10/2001 - Campionato Terza Categoria Girone C - C.U. n.11 del 17/10/01
Reclama ritualmente la A.C.Sentinate avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al proprio calciatore Zamponi Vanni e l’ammenda di £.150.000 alla Società . Sostiene la reclamante che il giocatore Zamponi non ha colpito con un pugno un avversario e non ha rivolto offese gravi all’indirizzo dell’arbitro ma ha spintonato l’avversario per reazione a spinte ricevute e che le ingiurie sentite dal direttore di gara sono state pronunciate da un giocatore dell’Apiro nei confronti dello stesso calciatore Zamponi.
Chiede altresì la revoca della sanzione dell’ammenda inflitta alla società assumendo essere stato assolutamente nella norma il comportamento del proprio pubblico.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato la commissione di un atto violento da parte del calciatore Zamponi precisando di non poter dire con certezza se tale atto venne commesso a mano chiusa (pugno) o aperta (manata).
Ha per il resto confermato le ingiurie rivoltegli dal calciatore ed altresì il comportamento minaccioso del pubblico.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore appare congrua, a prescindere dall’accertamento della precisa dinamica del gesto di violenza (pugno o manata) sicuramente commesso nei confronti di un avversario;
n rilevato, viceversa, che non appare accertato il verificarsi di un preciso e concreto comportamento di effettiva minaccia da parte del pubblico nei confronti del direttore di gara e che pertanto appare accoglibile il reclamo sul punto
DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo revocando l’ammenda di Lire 150.000 inflitta alla società Sentinate e confermando nel resto l’impugnato provvedimento;
b) di restituire la tassa reclamo.
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