COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. AUDAX PIOBBICO CALCIO avverso sanzioni merito gara Audax Piobbico – Forsempronese del 21.10.2001 – Campionato Eccellenza – C.U. n. 14 del 25.10.2001.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. AUDAX PIOBBICO CALCIO avverso sanzioni merito gara Audax Piobbico - Forsempronese del 21.10.2001 - Campionato Eccellenza - C.U. n. 14 del 25.10.2001.
La Pol. Audax Piobbico ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 28.11.2001, comminata dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, sig. Galeotti Costantino, ammettendo le proteste rivolte al direttore di gara ma escludendo che siano state pronunciate bestemmie ed insulti all’indirizzo dello stesso.
Tanto premesso, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione impugnata.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto, come è noto, che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata;
n ritenuta confermata la responsabilità dell’allenatore sig. Galeotti Costantino in relazione ai fatti ascritti e che la sanzione inflitta appare del tutto congrua, specie considerando il ruolo rivestito dallo stesso tesserato;
DECIDE
a) di respingere il reclamo della Pol. Audax Piobbico Calcio, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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