COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C.MONTALTO avverso esito gara F.C. Montalto – U.S. Ponzio Giberto, del 4/11/2001 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO F.C.MONTALTO avverso esito gara F.C. Montalto - U.S. Ponzio Giberto, del 4/11/2001 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, la F.C. Montalto ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Sansolini Luigi, in posizione irregolare perché squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, al termine dello scorso campionato, residuo di squalifica come da C.U. n.44 del 10.05.2001 del C.R.M. e mai scontata.
Tanto premesso la reclamante chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per l’U.S. Ponzio Giberto.
L’U.S. Ponzio Giberto faceva pervenire a questa C.D.,in data 22.11.2001 le proprie controdeduzioni, ma ometteva di fornire la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia delle medesime.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
n rilevata l’inammissibilità delle controdeduzioni dell’U.S. Ponzio Giberto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, n.7, del C.G.S.;
n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante relativamente alla squalifica del calciatore Sansolini Luigi per una gara effettiva per recidività in ammonizione, al termine del campionato scorso, come dal citato C.U. n. 44;
n rilevato che lo stesso calciatore ha scontato la suddetta squalifica alla terza giornata del campionato in corso, non prendendo parte alla gara Ponzio Giberto - Castoranese, del 29.9.2001;
n ritenuta pertanto regolare la posizione del calciatore Sansolini Luigi nella gara in esame;
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Montalto;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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