COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AUTOLELLI CALCIO A CINQUE avverso sanzioni merito gara Autolelli-Miracolo Piceno C5 dell’11 /11/2001 – Campionato Juniores Calcio a Cinque – C.U. n. 17 del 15.11.2001.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AUTOLELLI CALCIO A CINQUE avverso sanzioni merito gara Autolelli-Miracolo Piceno C5 dell’11 /11/2001 - Campionato Juniores Calcio a Cinque - C.U. n. 17 del 15.11.2001. Reclama ritualmente la Società Autolelli Calcio a Cinque avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2002 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Scaramucci Emanuele per essersi alzato dalla panchina ed aver spinto, senza danni fisici, il secondo arbitro contestualmente insultandolo. Assume la reclamante che il comportamento del proprio calciatore fu completamente diverso da quanto riportato in referto essendosi il tesserato rivolto all’arbitro esclusivamente per chiedere spiegazioni di un provvedimento assunto dallo stesso Direttore di Gara. Lamenta comunque l’eccessività della sanzione inflitta chiedendone l’annullamento o almeno la riduzione. LA COMMISSIONE letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito il secondo arbitro della gara in oggetto il quale ha chiarito che il calciatore, in effetti, gli si rivolse protestando vivacemente cercando di richiamare la sua attenzione con una leggera spinta senza procurare dolore o danni. Precisa che l’episodio in sé non avrebbe comportato l’espulsione che fu viceversa comminata esclusivamente per la grave frase offensiva rivoltagli; n ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti dal secondo arbitro, appare evidente come debba essere preso in considerazione il comportamento del calciatore essenzialmente in relazione alla frase proferita e che appare pertanto opportuna una congrua riduzione della squalifica al fine di adeguarla all’episodio, D E C I D E a) di accogliere il reclamo come sopra proposto per l’effetto riducendo a quattro gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Scaramucci Emanuele; b) di restituire la tassa reclamo.
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