COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. PAOLO CERQUOZZI avverso sanzioni merito gara Rapagnano-Borgo Rosselli Zeta dell’ 11/11/2001 – Campionato Seconda Categoria, girone “F”- C.U. n. 17 del 15.11.2001.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. PAOLO CERQUOZZI avverso sanzioni merito gara Rapagnano-Borgo Rosselli Zeta dell’ 11/11/2001 - Campionato Seconda Categoria, girone “F”- C.U. n. 17 del 15.11.2001. Reclama ritualmente in proprio il sig. Paolo Cerquozzi (calciatore del Borgo Rosselli) avverso la sanzione della squalifica per tre gare inflittagli dal Giudice Sportivo per aver, a fine gara, rincorso un calciatore avversario colpendolo con una manata senza provocare alcuna conseguenza fisica. Il reclamante nega di aver in alcun modo commesso il fatto addebitatogli precisando verbalmente alla C.D. di aver soltanto spintonato senza alcuna forza l’avversario. Chiede pertanto una riduzione della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentiti il reclamante ed il direttore di gara il quale ultimo ha confermato tutte le circostanze riportate in referto; n rilevato che risultano confermati gli addebiti al calciatore Paolo Cerquozzi e che la sanzione inflittagli appare senz’altro congrua in relazione agli addebiti medesimi D E C I D E a) di respingere il reclamo per l’effetto confermando la sanzione impugnata; b) di incamerare la tassa reclamo.
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