COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. GENGA GROTTE avverso sanzioni merito gara U.S.Montemarciano – A.S. Genga Grotte dell’11/11/2001 – Campionato Seconda Categoria – Girone “C” – C.U. n. 17 del 15.11.2001.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. GENGA GROTTE avverso sanzioni merito gara U.S.Montemarciano - A.S. Genga Grotte dell’11/11/2001 - Campionato Seconda Categoria - Girone “C” - C.U. n. 17 del 15.11.2001. Reclama ritualmente la A.S.Genga Grotte avverso la sanzione della squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Frasconi Alfredo perché, avvicinatosi al direttore di gara, lo apostrofava con una frase offensiva calciando due volte su una pozzanghera e schizzandolo così alle gambe a alla divisa, reiterando le frasi offensive al momento di uscire dal campo ed anche a fine gara. La reclamante nega che l’episodio dei calci alla pozzanghera fosse indirizzato al direttore di gara ma piuttosto verso i propri compagni rei, a suo modo di vedere, di aver provocato il calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria. Afferma quindi, anche avanti questa C.D., che le frasi offensive rivolte all’arbitro furono dovute ad una reazione dovuta alla sanzione subita, che il calciatore riteneva in quel momento iniqua e sproporzionata e chiede pertanto una congrua riduzione della sanzione inflitta. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito a chiarimenti, il Direttore di Gara ha confermato la volontarietà del comportamento del calciatore con riferimento all’episodio del fango schizzato nei suoi confronti precisando che i compagni del calciatore non erano in prossimità dell’arbitro ma fuori dall’area di rigore essendo appunto questo stato appena assegnato. Ha altresì ribadito che, a suo avviso, le frasi offensive non furono frutto di una reazione istintiva essendo poi state reiterate a fine gara; n ritenuto che gli episodi addebitati al calciatore sono stati confermati e che la sanzione inflitta appare congrua D E C I D E a) di respingere il reclamo confermando la sanzione inflitta al calciatore Frasconi Alfredo; b) di incamerare la tassa reclamo.
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