COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. FILOTTRANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Folgore Largo Europa – Filottrano del 3/11/2001 – Campionato Seconda Categoria – Girone “D” – C.U. n. 16 dell’8.11.2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. FILOTTRANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Folgore Largo Europa - Filottrano del 3/11/2001 - Campionato Seconda Categoria - Girone “D” - C.U. n. 16 dell’8.11.2001 Reclama ritualmente la A.P. Filottrano Calcio avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a propri tesserati ed alla società medesima ed in particolare avverso: squalifica fino al 28.2.2002 al calciatore Goffi Giuseppe per essersi rivolto al direttore di gara con gravi frasi offensive colpendolo con una leggera manata alla spalla contestualmente pronunciando una grave frase intimidatoria; squalifica fino al 28.2.2002 al calciatore Coppari Davide per essersi avvicinato all’arbitro al termine della gara dandogli un pizzicotto al braccio che comportò momentaneo dolore e per aver contestualmente pronunciato una frase gravemente irriguardosa; squalifica per due gare al calciatore Catena Gianluca per una frase offensiva rivolta all’arbitro a fine gara; ammenda di Lire 400.000 alla società per aver alcuni suoi sostenitori a fine gara lanciato alcune monetine all’indirizzo dell’arbitro. La reclamante, anche avanti questa C.D., ha ammesso il comportamento verbale del Goffi escludendo l’episodio della manata o meglio precisandone il contenuto come un espediente per richiamare l’attenzione dell’arbitro senza contenuto violento alcuno. Con riferimento al Coppari afferma la reclamante che lo stesso ebbe solamente a protestare nei confronti del direttore di gara senza alcuna intenzione violenta e nega l’episodio del pizzicotto. Quanto al lancio delle monetine esclude che siano provenute da un gruppo di dieci persone, come refertato dall’arbitro in quanto in tutto il campo gli spettatori non raggiungevano neppure il numero di dieci. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito a chiarimenti il Direttore di Gara il quale ha precisato che il calciatore Goffi lo colpì con una “botta” che comunque non gli procurò dolore e, allontanandosi dopo l’espulsione, pronunciò, nonostante l’intervento dissuasivo del suo capitano, frasi offensive e minacciose; con riferimento al Coppari ha precisato di aver valutato come “intimidatorio” il gesto del pizzicotto mentre ha confermato di essere stato colpito da almeno due monetine lanciate da un gruppetto di sostenitori chiaramente individuabili come tifosi del Filottrano.; n rilevato preliminarmente che è inammissibile, ai sensi dell’art.41 n.3 lett. A C.G.S. il reclamo proposto avverso la sanzione inflitta al calciatore Catena Gianluca; n ritenuto che, in relazione ai chiarimenti forniti dal direttore di gara appare equa una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla società per rapportarla all'entità dell’episodio e che parimenti, non ravvisandosi un contenuto violento ma piuttosto irriguardoso ed offensivo nel comportamento di entrambi i tesserati, D E C I D E a) di dichiarare il reclamo inammissibile, ai sensi dell’art. 41 n.3 lett.A C.G.S., con riferimento alla impugnazione della sanzione inflitta al calciatore Catena Gianluca; b) di accogliere il reclamo riducendo la squalifica inflitta ai calciatori Coppari Davide e Goffi Giuseppe fino al 5 febbraio 2002 e a Lire 200.000 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società; c) di restituire la tassa reclamo.
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