COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.Calcio Femminile FIUMICELLO PASSATEMPO – avverso sanzioni disciplinari inflitte dal G.S. ai propri tesserati in relazione alla gara Autolelli Picenum – Fiumicello Passatempo del 18/11/2001 Campionato Calcio Femminile Serie C – C.U. n. 18 del 22/11/01.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della A.S.Calcio Femminile FIUMICELLO PASSATEMPO - avverso sanzioni disciplinari inflitte dal G.S. ai propri tesserati in relazione alla gara Autolelli Picenum - Fiumicello Passatempo del 18/11/2001 Campionato Calcio Femminile Serie C - C.U. n. 18 del 22/11/01.
Propone rituale reclamo l’A.S.Calcio Femminile Fiumicello Passatempo avverso la sanzione della squalifica fino al 31/3/2002 inflitta dal G.S. al massaggiatore Albanesi Gianfranco, all’allenatore Brazzoni Enzo e la inibizione al dirigente Graciotti Massimo perché, allontanati dall’arbitro continuavano a rimanere in panchina proferendo gravi frasi offensive nei confronti dell’arbitro, e reclama altresì avverso la squalifica inflitta al collaboratore arbitrale Ascani Maurizio fino al 30/5/2002 per aver rivolto frasi offensive nei confronti dell’arbitro non abbandonando il terreno di gioco e al termine dell’incontro per essere entrato abusivamente nello spogliatoio dello stesso per insultarlo nuovamente; nonché alla sanzione dell’ammenda di £.100.000 nei confronti della Società.
Sostiene la reclamante, anche avanti questa C.D., che il direttore di gara non ha notificato il provvedimento ai signori Graciotti, Albanesi e Brazzoni ma lo ha soltanto comunicato ad una calciatrice al termine della gara. Per quanto riguarda l’Ascani ha precisato che lo stesso è stato sostituito immediatamente dal massaggiatore Albanesi ed ha abbandonato immediatamente il terreno di gioco
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di aver regolarmente notificato ai tesserati il provvedimento di espulsione e di aver però acconsentito alla permanenza sul terreno di gioco in quanto non al corrente della disposizione secondo la quale avrebbero effettivamente dovuto allontanarsi; per quanto riguarda l’Ascani ha precisato di aver espulso al quarantacinquesimo del secondo tempo e che lo stesso non si è allontanato dal terreno di gioco.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
ritenuta preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art.41 co.3 lett)d del C.G.S.
rilevato che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, è emerso che i tesserati Graciotti, Albanesi, Brazzoni e Ascani, pur se espulsi, non sono stati invitati ad abbandonare il terreno di gioco e che pertanto il perdurare della loro presenza, pur di natura antiregolamentare, non costituisce rifiuto all’adempimento di un provvedimento del direttore di gara e che pertanto le sanzioni inflitte vadano adeguatamente ridotte;
DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.Fiumicello Passatempo, per l’effetto riducendo al 31/1/2002 la inibizione inflitta al sig.Graciotti Massimo e la squalifica inflitta ai sigg. Albanesi Gianfranco e Brazzoni Enzo sino al 15/3/2002 la squalifica inflitta all’Ascani Maurizio;
b) di restituire la tassa reclamo.
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