COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FRANCAVILLA F.C. avverso sanzioni merito gara Francavilla – Azzurra 94 del 2/12/2001 – Campionato II Categoria – Girone “F” – C.U. n. 20 del 6.12.2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FRANCAVILLA F.C. avverso sanzioni merito gara Francavilla - Azzurra 94 del 2/12/2001 - Campionato II Categoria - Girone “F” - C.U. n. 20 del 6.12.2001 Reclama ritualmente la Società Francavilla F.C. avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Trasarti Massimo per essere stato espulso dopo aver proferito frasi offensive al Direttore di Gara, reiterate al termine della gara. Reclama altresì avverso la sanzione dell’ammenda di Lire 250.000 inflitta alla società per aver alcuni facinorosi insultato il Direttore di Gara al termine dell’incontro. La reclamante afferma che il Trasarti non insultò l’arbitro e proprio per tale motivo, al termine della gara, gli si avvicinò chiedendo spiegazioni in merito all’espulsione. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, nega che propri tifosi abbiano offeso l’arbitro affermando essersi trattato di dirigenti che chiedevano semplicemente spiegazioni su alcuni episodi della gara. Chiede pertanto la riduzione della squalifica e dell’ammenda. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito il Direttore di Gara, questi ha precisato che al termine della gara il Trasarti ed alcuni tifosi gli rivolsero parole offensive senza ricordarne il preciso contenuto, comunque riportato in referto. n rilevato che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di Gara appare equo accordare una riduzione della sola sanzione dell’ammenda, D E C I D E a) di accogliere parzialmente il reclamo per l’effetto riducendo ad Euro 77,47 ( pari a Lire 150.000) l’ammenda inflitta alla società, confermando il residuo provvedimento impugnato; b) di restituire la tassa reclamo.
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